Gil Botulino

The German Observer
dal 2001

responsabile: Pasquale Andreacchio - e-mail: info@gilbotulino.it - web: www.gilbotulino.it

lunedì 22     -     Novembre 2004

CENSIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E OPERATORI ARTISTICI IN CALABRIA

I Medicanti
Uomini e poeti liberi dalla schiavitù della finalizzazione
Progetto censimento attività culturali e operatori artistici in Calabria

Il progetto è omnicomprensivo di tutta la Calabria e dei suoi emigrati.
Si richiedono documentazione sugli operatori culturali e artistici da inviare
I Medicanti – Associazione culturale
Via S. Matteo 31, 88069 Squillace
Tel. 0961 912517 e-mail imedicanti@tele2.it

Per pubblicazione catalogo
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I Medicanti
Uomini e poeti liberi dalla schiavitù della finalizzazione
In collaborazione con l’associazione calabresi d’america
Propone:
Progetto censimento attività culturali e operatori artistici in Calabria

Artisti (pittori, scultori, installatori, performers, videoartisti, artisti comportamentali, fotografi d’arte, poeti visivi), poeti, scrittori, filosofi, storici, antropologi, musicisti, gruppi tatrali, danza artistica, cinema fd’autore, ceramisti, artigianato artistico.

Viene dato risalto non solo agli operatori regionali ma anche a coloro che operano all’estero.
E’ necessario avere un rapporto familiare d’origine alla regione Calabria.
L’associazione culturale i medicanti richiede documentazione al fine di una futura pubblicazione-catalogo da distribuire in stallia e all’estero.
Inviare documenti a:
I Medicanti – Associazione culturale
Via S. Matteo 31, 88069 Squillace
Tel. 0961 912517 e-mail imedicanti@tele2.it

Il vicepresidente dell'associazione I medicanti è Gianni Verdiglione.

UN NUOVO TRATTO DI TERRITORIO VIENE ILLUMINATO

Già nel 2001 erano stati messi pali e lampioni nella strada che costeggia il fiume Gallipari, al di sopra e al disotto della statale 106. Ci sono voluti 3 anni, ma finalmente quei lampioni si sono accessi. Da un paio di giorni è stata allacciata la corrente elettrica e un nuovo tratto di territorio badolatese è illuminato.

IL CLUB DELLE PROMESSE NELLE SALE ITALIANE

È uscito in Italia venerdì scorso un film francese dal titolo "Il club delle promesse".

E a noi che ce ne frega? diranno subito i nostri piccoli lettori. Ce ne frega perché:

1) Riesce a mettere a nudo l'anima e per la prima volta anche il fisico di Giovanna Mezzogiorno;
2) Mostra, per la prima volta, senza veli, Giovanna Mezzogiorno, protagonista di alcune scene amorose piuttosto intense;
3) Le musiche sono di Pascal Andreacchio (figlio di Giuseppe, badolatese)

BADOLATO 1 PARGHELIA 1

Badolato: Sculco 6, Pultrone 6 (Piroso sv), Larocca 6, Di Tora 6, Scozzafava 6, Leuzzi B 6, Leuzzi G 6, Audino 6, Mirijello 7 (Stallo 6), Caporale  6,  Menniti G 6 Allenatore: Portaro

Parghelia: Belvedere 6, Malfara 5, Alessandro 5.5,  Calamita 5, Starapoli 5,  Lo Cane 5.5, Godano 6, Miranda 5, Grillo 6, Crigna 5, Costa 6.5  Allenatore:   Crigna F

Marcatori: 35’pt Mirijello, 40’st Costa
Arbitro: Ritorto di Locri 6.5
Note: espulso per proteste Miranda

Brutta, anzi bruttissima partita quella cui hanno dato vita  Badolato e Parghelia. Protagonista assoluta di tutto l’incontro è stata  la  noia, che ha reso l’incontro inguardabile, forse tra i più brutti mai  visti  al “Comunale”. Entrambe le compagini hanno messo in evidenzia grossi  limiti,   i quali, se non verranno rivisti e corretti, potrebbero provocare non  pochi   problemi alle due società. Poco il gioco, pochissime le occasioni   dall’una e  dall’altra parte e neanche il goal dei giallorossi del presidente  Ermocida  ha vivacizzato il match. Il vantaggio è giunto per merito di Mirijello  che,  prima impegna il portiere ospite con una grande rovesciata e poco dopo  sugli  sviluppi di un corner approfitta di una disattenzione della difesa  ospite.  Nella seconda frazione di gioco avrebbe potuto raddoppiare con Leuzzi  Giuseppe e Audino. Il famoso proverbio “goal sbagliato, goal subìto” si  avvera subito. Il giovane costa segna dal limite dopo una deviazione  che  inganna l’incolpevole Sculco. Inutile il forcing finale dei  giallorossi.  Pareggio giusto che lascia tutti insoddisfatti.

Andrea Criniti

L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

Il Consiglio Comunale convocato per le ore 16.30 del 24/11/2004 è chiamato, fra le altre cose, a dare l'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 1° lett. "D" del Regolamento Comunale "Ufficio del Difensore Civico".

In pratica i consiglieri dovranno decidere se un dipendente di una struttura pubblica scolastica può o non può essere nominato difensore civico. Il punto è stato posto all'ordine del giorno dal presidente Caminiti su consiglio del segretario generale dott. Vincenzo Prenestini.

La questione della possibile incompatibilità era già stata portata in evidenza dal consigliere Gaetano Stagno, subito dopo la proposta di candidatura, alla carica di difensore civico, del prof. Pasquale Andreacchio, da parte del sindaco Andrea Menniti. In quella stessa seduta il prof. Pasquale Andreacchio fu votato all'unanimità e dunque nominato difensore civico del comune di Badolato.

Il consigliere Stagno, pur sottolineando che il nome proposto dal sindaco era accettato da tutti, poneva una questione di trasparenza e di legalità, di rispetto delle norme regolamentari, perciò interrogava il presidente del Consiglio che, a sua volta, chiedeva un parere al segretario generale.

Il dott. Prenestini individuava nella norma una duplice interpretazione per cui consigliava al presidente del consiglio di convocare «un'apposita seduta in modo tale che il Consiglio possa esprimere l'interpretazione autentica della norma in oggetto, eventualmente modificandola nella forma letterale e rendendola, in tal modo, più comprensibile».

Sotto vi riportiamo, com'è nostro costume, il testo dell'interrogazione di Stagno e la risposta del dott. Prenestini.

L'INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE GAETANO STAGNO

Al presidente del Consiglio del Comune di Badolato

Oggetto: Regolamento del Consiglio art. 17 comma 3 e 4. Interrogazione

Il sottoscritto Stagno Gaetano, in qualità di Consigliere Comunale di Codesto Ente;

- vista la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 6.8.2004, avente per oggetto "Nomina Difensore Civico Comunale";

- vista la richiesta di parere di conformità fatta dallo scrivente al Segretario Generale durante la seduta del Consiglio del 6.8.2004 come previsto dall'art. 97 comma 2 del T.U. n. 267/2000, chiede alla S.V.Ill.ma se il candidato eletto alla carica di di Difensore Civico, è in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento, con riferimento al curriculum vitae dell'interessato.

Gaetano Stagno
13/09/2004

LA RISPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE  VINCENZO PRENESTINI

Al Presidente del Consiglio del Comune di Badolato

Oggetto: Regolamento Comunale "Ufficio del Difensore Civico" - Art. 5, comma 1° lett. "D" - Risposta alla nota del presidente del Consiglio n° 7297 del 27.10.2004

In riferimento all Vs. nota prot. Com.le n. 7297 del 27/10/2004, premettendo che dal curriculum allegato agli atti emerge che il prof. Andreacchio Pasquale è dipendente di una struttura pubblica scolastica che alla data odierna non ha alcun rapporto con il Comune di Badolato, nel contempo si precisa quanto segue:

Da un'analisi approfondita della norma in oggetto che testualmente recita: "Incompatibilità - 1° Comma: Non può essere nominato Difensore Civico Comunale: lett. "D": Gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.", a giudizio dello scrivente, si evince chiaramente che, da un punto di vista letterale, la stessa debba intendersi nel senso che esiste una diversa incompatibilità a seconda se trattasi di Ente pubblico o Ente privato: evidenziando che per l'Amministratore o dipendente di Ente Pubblico esiste in ogni caso motivo di incompatibilità mentre per i dipendenti di Enti privati la incompatibilità sorge esclusivamente in presenza di rapporti contrattuali o/e economici con l'Amministrazione Comunale.

Da un punto di vista di logica giuridica, invece, la incompatibilità (che è bene ricordare può essere rimossa a differenza della ineleggibilità) presuppone un manifesto conflitto di interesse diretto e specifico che nella fattispecie in oggetto possa influenzare il giusto operato del Difensore Civico.

Infatti è improbabile che un dipendente della Regione Val D'Aosta, in quanto tale, si possa trovare in una situazione di incompatibilità con la carica di Difensore Civico del Comune di Badolato, in quanto non esiste conflitto di interessi tra la professione esercitata e l'incarico conferitogli. Diversamente è il Dipendente della Regione Calabria, la quale mantiene continui rapporti amministrativi economici con l'Ente locale territoriale.

Da ciò ne consegue che l'incompatibilità dovrebbe essere considerata in modo uniforme sia per l'Ente Pubblico che per l'Ente Privato e quindi che la stessa si formalizzi solo ed esclusivamente se gli stessi instaurino rapporti diretti con l'amministrazione Comunale creando in tal modo un conflitto di interessi.

In ogni caso, in considerazione della duplice interpretazione della norma in oggetto, è consigliabile che la S.V., in qualità di Presidente del Consiglio, convochi apposita seduta in modo tale che il Consiglio possa esprimere l'interpretazione autentica della norma in oggetto, eventualmente modificandola nella forma letterale e rendendola, in tal modo, più comprensibile.

Il segretario generale dr. Vincenzo Prenestini
29/10/2004