Gil Botulino

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domenica 26 Giugno 2005

Si saprà a luglio se il ricorso della Habitat Gallipari contro i Beni culturali sarà accolto
Lottizzazioni a Badolato al vaglio del Tar

BISOGNERA' aspettare il 14 luglio prossimo per sapere se quell'autorizzazione al progetto relativo al piano di lottizzazione da realizzarsi nel territorio del comune di Badolato, era stata legittima o meno.
Ieri mattina infatti i giudici della prima sezione del Tar hanno rinviato il ricorso presentato dall'Habitat Gallipari, difesa dall'avvocato Anna Parretta, contro il Ministero per i Beni culturali, alla Camera di consiglio del prossimo 14 luglio.
Tutto dunque ruota attorno all' autorizzazione paesaggistica inerente il progetto relativo al piano di lottizzazione denominato "Bocca di Barone - 2 stralcio" da realizzarsi nel comune di Badolato rilasciata dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro settore Protezione civile e geologico. Sembrava tutto in regola ma quest'ultimo atto era stato annullato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio, Sovrintendenza per i beni architettonici per la Calabria. Atto mai notificato tra l'altro all'Habitat Gallipari. Un atto nel quale il Sovrintendente rilevava che l'Amministrazione provinciale nel rilasciare il proprio nulla osta non aveva tenuto conto che "l'approvazione della lottizzazione stralcio 2 affianco a quella del 1 stralcio approvata ma non ancora realizzata, porterebbe ad una continuità dell'intervento e del costruito nonchè ad una saturazione di un'area in cui il nulla osta in parola non ha tenuto conto" e che pertanto non risultava essere stata sufficientemente valutata la compatibilità dell'intervento urbanistico con i valori paesaggistici ed ambientali da tutelarsi.
Ed ancora le opere previste venivano a configurarsi "come elementi estranei al paesaggio contribuendo a creare un complessivo elemento aggravando di disturbo" aggravando l'entità fisica del contesto tutelato. Alla luce di ciò il Sovrintendente riteneva che il provvedimento dell'Amministrazione provinciale era viziato da eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria e di motivazione e da violazioni di legge perchè in contrasto con le normative citate.
Illegittimo e gravemente lesivo dei diritti e interessi della Habitat Gallipari secondo Anna Parretta il diritto di revoca del Ministero per i Beni e le attività culturali. Vizi che emergerebbero dall'analisi della normativa applicabile nel caso in specie. «Nella fattispecie - sottolineava il legale nel ricorso - l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Amministrazione provinciale e annullata attraverso l'impugnato atto» appariva pienamente conforme alle prescrizioni del Piano regolatore generale del comune di Badolato regolarmente approvato dalla regione calabria. Del resto il terreno oggetto del piano di lottizzazione "Bocca di Barone 2 stralcio" ricade nella zona di espansione Ct del vigente Prg e precisamente nella sottozona Ct3 per una superficie netta di 8.332 su un'estensione complessiva di 11.410 metri. L'intervento urbanistico previsto dal Piano di lottizzazione dunque per il legale della "Habitat Gallipari" risulta dunque armonico e perfettamente inserito nell'ambiente circostante considerato che erano previsti fabbricati con altezza massima di sette metri e cinquanta e a due piani fuori terra. Del resto nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica la Provincia di Catanzaro aveva stilato una accurata e adeguata istruttoria valutando ed analizzando la compatibilità del Piano di lottizzazione in correlazione con le caratteristiche dell'ambiente di riferimento ed identificando le idonee prescrizioni. Al contrario il Ministero per i Beni e le attività culturali aveva adottato un "automatismo eliminatorio" senza compiere alcuna effettiva valutazione del reale impatto urbanistico dell'opera.
Ma nel ricorso si faceva anche presente che la zona del territorio di Badolato interessata alla lottizzazione era priva di particolare pregio paesaggistico trattandosi di terreno incolto. Ma su tutto questo dovrà decidere il tar nella prossima udienza.

t.a., Il Quotidiano, venerdì 24 giugno 2005

Badolato. Il titolare di una finanziaria costretto a ricorrere al legale per far valere le sue ragioni
Senza telefono da un mese per errore
La Telecom sostiene che l'utente non avrebbe pagato le bollette


Un cittadino di Badolato, P.P.,titolare di una nota finanziaria in provincia di Catanzaro, è stato costretto, suo malgrado, ad affidarsi ad uno studio legale per difendersi dalle richieste di pagamento delle bollette Telecom.

«Nonostante i reiterati abusi dei monopolisti, puntualizza l'avvocato Rita Parentela, del foro di Catanzaro, non manca chi continua a ribadire l'esistenza nel nostro mercato di una normativa molto restrittiva, tesa alla piena liberalizzazione del mercato delle comunicazioni,e ciò anche quando la società chiamata in causa è Telecom Italia Spa. Nei propri atti difensivi,

Telecom continua ad asserire che gli utenti di telefonia possono liberamente scegliere il proprio gestore trovandosi in un regime di libera concorrenza. Nulla di più falso. Non manca difatti chi, accanto alle quotidiane difficoltà, dovute alla precarietà del lavoro nel meridione d'Italia, debba scontrarsi anche con i soprusi di una azienda dispotica e autoritaristica. Il mio assistito si trova costretto ad affrontare, da circa un anno, le aule di giustizia a causa degli errori - ma sarebbe più giusto denominarli orrori - di fatturazione della società telefonica. Il suo calvario prende avvio allorquando riceve fatture sproporzionate al suo consumo medio mensile. Ma, con somma sorpresa, precisa l'avvocato, lo stesso viene a conoscenza di essere stato sottoposto a tariffazioni mai richieste né sottoscritte.

L'ostruzionismo degli operatori telefonici spinge l'utente ad adire la competente autorità giudiziaria. Ad un certo punto,però, continua l'avvocato- oltre danno si aggiunge anche la beffa. Nel mese di maggio 2005, la sua agenzia finanziaria viene addirittura privata della sua linfa vitale, la linea telefonica. Tutto ciò viene giustificato dal fatto che il mio assistito non aveva provveduto,a loro dire, al pagamento delle bollett».

«Eppure, le condizioni generali di abbonamento che ogni consumatore sottoscrive all'atto della stipula del contratto di somministrazione telefonica, impongono alla società di astenersi, nelle more del reclamo e poi della conciliazione, da qualsiasi iniziativa nei confronti dell'utente. Ecco che allora, la sospensione del servizio telefonico, automaticamente effettuata da Telecom, oltre a contravvenire alle comuni regole contrattuali, appare del tutto priva di giustificazione, atteso che il mio assistito ha sempre provveduto al pagamento delle fatture precedenti» .

«La linea telefonica, evidenzia ancora l'avvocato Parentela nelle sue tesi difensive, costituisce per l'agenzia finanziaria il principale strumento di cui si avvale per continuare ad essere contattata dai potenziali clienti.Ma non finisce qui. Infatti la società telefonica, convenuta, minaccia addirittura di cambiare il numero telefonico dell'utente a seguito dell'avvenuta cessazione».
Il legale evidenzia anche il notevole danno economico.

«Quindi, che fare dinanzi alle migliaia di volantini, riviste e giornali sparsi e diffusi in tutta la regione recanti il numero di telefono dell'agenzia? Senza tralasciare che il mio assistito è stato privato della linea telefonica nel periodo successivo alla campagna pubblicitaria sostenuta. Eppure, non manca chi continua a sostenere che il cittadino è libero di scegliere!».

Franco Laganà, Il Quotidiano